Art. 27.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione

 

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sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle misure di coordinamento degli strumenti di programmazione del territorio definiti dai diversi soggetti istituzionali della Repubblica, al conseguimento delle finalità stabilite dal capo I, alle azioni realizzate per il raggiungimento dei livelli minimi delle dotazioni territoriali di cui all'articolo 16 nonché alla realizzazione del sistema informativo territoriale previsto dall'articolo 17.